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FORFETTARI: NO AL CPB

25 marzo 2025

Novità: esclusione dal Concordato Preventivo dei contribuenti forfettari, esclusione che nasce dalle potenzialità distorsive che il regime forfettario (in cui il reddito dipende esclusivamente dal fatturato) nel prevedere e pilotare il risultato dell'anno.

Sempre in tema di CPB, la data di adesione slitta dal 31 Luglio al 30 Settembre per permettere un miglior lavoro agli studi dei consulenti.


25 marzo 2025
I cittadini possono ora scegliere di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni delle Entrate. E' online un nuovo servizio che consente di eleggere un “domicilio digitale” per il recapito di atti, avvisi e altra corrispondenza. La novità è finalizzata a rendere più semplici e sicure le modalità di recapito, in attuazione di quanto previsto dal Dlgs n. 13/2024, ed è rivolta esclusivamente alle persone fisiche, ai professionisti e agli enti di diritto privato che non sono tenuti a iscriversi in albi, elenchi, o registri professionali o nel registro delle imprese (articolo 6-quater del Cad, “Codice dell’amministrazione digitale”). La funzionalità è disponibile in area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Il cittadino che sceglie la nuova modalità non deve fare altro che accedere con le credenziali Spid, Cie (Carta d’identità elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e indicare il proprio “domicilio digitale”, cioè un indirizzo di posta elettronica certificata (pec) o altro servizio di recapito certificato qualificato. Riceverà a quel punto, presso la stessa casella certificata, il codice necessario a validare l’operazione. Con le stesse modalità sarà inoltre possibile comunicare la variazione o la revoca del domicilio già registrato. Il servizio può essere usato anche per confermare il domicilio digitale precedentemente comunicato all’Agenzia, mentre la procedura è esclusa per i soggetti i cui indirizzi Pec devono essere iscritti nell’Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti “Ini-Pec” (articolo 6-bis del Cad). In base alle modifiche introdotte dal Dlgs n. 13/2024, i cittadini possono eleggere il domicilio digitale speciale al quale ricevere gli atti e le comunicazioni per cui non è previsto obbligo di notifica, sia gli atti, gli avvisi e i provvedimenti che per legge devono essere notificati. Lo stesso decreto ha esteso la possibilità dell’uso del domicilio digitale anche agli atti di Agenzia delle Entrate-Riscossione. 
25 marzo 2025
Prime indicazioni operative da parte del Ministero delle Imprese al nuovo obbligo di iscrizione nel registro delle imprese (RI) del domicilio digitale (PEC) degli amministratori di imprese costituite in forma societaria, come previsto dalla Legge di Bilancio 2025. Per le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2025, o per quelle che sono state costituite in data antecedente, ma non ancora iscritte al RI dopo il 1° gennaio 2025, la scadenza della comunicazione coincide con il deposito della domanda di iscrizione nel RI. Per le imprese già costituite prima del nuovo obbligo, la scadenza è al 30 giugno 2025, o anche prima di questa data in occasione della iscrizione di una nuova nomina o del rinnovo dell’amministratore, nonché della nomina del liquidatore. 
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